F.A.I.S.federazione associazioni incontinenti e stomizzati
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13 Aprile 2024 alle 12:32:33 da luyao
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Statuto FAIS Onlus
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione

1.1 - È costituita l'Associazione denominata Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati - ONLUS, abbreviabile anche in "F.A.I.S. - ONLUS" d'ora innanzi detta l'Associazione. La qualifica di ONLUS, Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale costituisce peculiare segno distintivo e deve essere inserita in ogni comunicazione esterna.
1.2 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge 383/00 e del decreto legislativo 460/1997.
1.3 - La Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati è un'Associazione apartitica e aconfessionale.
1.4 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa.
1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Sede

2.1 - L'Associazione ha sede legale presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori in via Venezian n. 1, 20133 Milano.

Art. 3 - Scopo e Finalità

3.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e, nel rispetto delle proprie finalità esclusive di solidarietà sociale, opera nel settore dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio-sanitaria. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:
a) riunire in forma libera e federativa le associazioni costituite da persone che siano portatrici di stomia o comunque affette da incontinenza, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e nel lavoro (medici, infermieri, volontari e benefattori
b) portare aiuto materiale e morale alle associazioni aderenti, ai loro organi direttivi e soci nello svolgimento dei loro compiti istituzionali;
c) svolgere attività di informazione e prevenzione presso le Istituzioni e le associazioni aderenti a beneficio dei loro associati, sui problemi attinenti le neoplasie intestinali e delle vie urinarie e sulle forme patologiche richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei medici, del personale infermieristico e dei pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale-rieducativo;
d) sviluppare in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente di pensiero favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti le persone stomizzate e incontinenti;
e) coordinare su tutto il territorio nazionale le opportune attività informative e promozionali delle associazioni aderenti, al fine di conseguire tra le associazioni aderenti un'unità di intenti e un'efficace integrazione delle loro attività;
f) promuovere, sviluppare e coordinare ogni iniziativa volta a potenziare l'attività delle associazioni aderenti soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale anche attraverso attività di volontariato.
3.2 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei membri delle associazioni aderenti.
3.3 L'Associazione può svolgere solo le attività di cui al comma 3.1 e quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO II - ASSOCIATI Art. 4 Associati

4.1 - Possono aderire le associazioni che operino a livello regionale, e le federazioni regionali di associazioni provinciali, regolarmente costituite, a cui siano associate persone che siano portatrici di stomia o comunque affette da incontinenza e che, dopo avere seguito un percorso di riabilitazione e reinserimento nella società e nel lavoro, intendano prestare il proprio aiuto ad altre persone che si trovino nelle medesime difficoltà. Possono inoltre essere membri delle associazioni aderenti tutti coloro (persone o enti) che intendano collaborare all'assistenza e al reinserimento nella società e nel lavoro degli stomizzati e degli incontinenti.
4.2 - Ogni associazione aderente indica per mezzo di delibera conforme al proprio statuto due delegati, di cui almeno uno stomizzato, che rappresentino l'associazione all'interno della Federazione.
4.3 - Un'associazione aderente può sostituire i propri delegati nel corso del triennio in cui rimangono in carica il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Tuttavia, se si tratta di delegati eletti in uno di questi organi, la sostituzione all'interno degli stessi è effettuata sulla base delle norme che li disciplinano.
4.4 - Tutti gli aderenti godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
4.5 - Si esclude espressamente ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione degli associati

5.1 - L'associazione che intende aderire alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione recante l'espressa dichiarazione di condividerne le finalità e di impegnarsi a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.
5.2 - Nella domanda le associazioni che intendono aderire devono indicare: la denominazione, la sede legale, la data di costituzione e gli estremi dell'atto di registrazione, nonché allegare copia conforme dello statuto associativo e del codice fiscale. Le associazioni devono inoltre allegare l'elenco aggiornato dei propri associati, con la dichiarazione che è stato acquisito il loro consenso ai sensi del d. lgs. 196/03 al trattamento dei propri dati anagrafici da parte della Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati per l'espletamento delle finalità associative.
5.3 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.
5.4 - La deliberazione di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro degli associati soltanto dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto all'integrale versamento della quota annuale sottoscritta.
5.5 - Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta, la deliberazione diventa inefficace.
5.6 - La qualifica di aderente si perde per estinzione o scioglimento, recesso ed esclusione

Art. 6 Diritti degli associati

6.1 - Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è pertanto espressamente esclusa ogni limitazione alla partecipazione alla vita associativa.
6.2 - Le associazioni aderenti hanno inoltre diritto:
a) a partecipare all'Assemblea per mezzo dei propri delegati (se l'associazione aderente è in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
b) a votare direttamente o per delega nell'Assemblea;
c) a svolgere il lavoro preventivamente concordato;
d) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
e) a usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
f) a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
g) a recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Art. 7 Obblighi degli associati

7.1 - Le associazioni aderenti sono obbligate:
a) a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
d) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e a prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

7.2 - Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

Art. 8 Recesso

8.1 - Gli aderenti possono in qualsiasi momento comunicare mediante raccomandata A/R la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia trascorsi tre mesi dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione.

Art. 9 Esclusione

9.1 - In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali, o in presenza di gravi motivi, ogni associazione aderente può essere esclusa con deliberazione del Consiglio Direttivo.
9.2 - Le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo indicando la motivazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.
9.3 - L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene comunicata mediante raccomandata A/R. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
9.4 - Nel caso in cui l'associato escluso non condivida le ragioni della delibera, può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa Assemblea.


TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 10 Organi

10.1 - Sono organi della Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Tesoriere;
f) il Segretario;
g) il Collegio dei revisori dei conti.
10.2 - Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese precedentemente autorizzate dal Consiglio Direttivo sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi dietro presentazione dei documenti giustificativi.

Art. 11 Assemblea

11.1 - L'Assemblea, formata dai delegati delle associazioni aderenti in regola con il pagamento della quota sociale, è l'organo deliberante dell'Associazione.
11.2 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle associazioni aderenti e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto, vincolano tutte le associazioni aderenti, ancorché non intervenute o dissenzienti.
11.3 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano. L'Assemblea è straordinaria quando delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.
11.4 - L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.
11.5 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza per la prima e seconda convocazione, e deve essere spedito per mezzo di raccomandata A/R al domicilio di ciascuna associazione aderente, o fax o E-mail con conferma di ricezione, oltre che ai membri del Collegio dei revisori dei conti, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza.
11.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Copia del verbale deve essere inviato alle Associazioni aderenti e al Collegio dei revisori dei conti a mezzo di raccomandata A/R, ovvero a mezzo di fax o E-mail con conferma di ricezione.
11.7 - Ogni delegato può rappresentare un solo altro delegato. Ogni delegato può farsi rappresentare nell'Assemblea, attraverso delega scritta in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità, soltanto da un altro delegato.
11.8 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.
11.9 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno (possibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo tra gli iscritti alle Associazioni aderenti;
b) elegge i membri del Collegio dei revisori dei conti, al di fuori dei delegati;
c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
d) delibera le eventuali modifiche al presente statuto;
e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
g) delibera quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.
h) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario.
11.10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, oltre che per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 dei delegati o da almeno 1/3 dei consiglieri.
11.11 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno il 65% dei delegati, in seconda convocazione quando siano presenti almeno il 50% dei delegati.
11.12 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza degli intervenuti.

Art. 12 Modifiche allo statuto

12.1 - L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei delegati e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 65% dei delegati, presenti in proprio o per delega conferita, può modificare il presente statuto con deliberazione da adottarsi con il voto favorevole del 60% dei delegati intervenuti.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

13.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, da un minimo di sette a un massimo di undici membri (in ogni caso dispari), compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; il Consiglio Direttivo ha il mandato per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti a tre riunioni consecutive, anche se giustificati, decadono dall'incarico.
13.2 - I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di parità tra i consiglieri non eletti, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i candidati giunti a pari merito i consiglieri da sostituire, preferibilmente appartenenti a regioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo. I delegati entrati successivamente nel Consiglio Direttivo scadono con gli altri consiglieri in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Presidente, il Vicepresidente o il consigliere più anziano, provvede a convocare l'Assemblea.
13.3 - La durata del mandato dei consiglieri dell'Associazione è indipendente dalla durata dei Consigli Direttivi delle associazioni aderenti. È comunque possibile cumulare nella stessa persona la carica di consigliere dell'Associazione e di consigliere dell'associazione aderente.
13.4 - Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni è convocato dal consigliere più anziano di età.
13.5 - Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
13.6 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Esso è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, spedito a cura del Presidente a tutti i consiglieri ed eventualmente ai membri del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della data di convocazione mediante raccomandata A/R, o fax o Email con conferma di ricezione. Nei casi d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma, o fax o E-mail con conferma di ricezione, da spedirsi quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, ma in questi casi il destinatario è tenuto a confermare l'avvenuta ricezione della convocazione entro il giorno successivo.
13.7 - Al Consiglio Direttivo possono partecipare, a titolo consultivo, i Presidenti delle Associazioni aderenti direttamente o mezzo di un proprio rappresentante, senza diritto di voto e a proprie spese. I Presidenti delle Associazioni aderenti vengono invitati a mezzo fax o E-mail con conferma di ricezione inviata alla sede dell'associazione aderente almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
13.8 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
13.9 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
13.10 - Il Segretario redige su apposito libro il verbale delle riunioni del Consiglio. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
13.11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le competenze specificamente attribuite ad altro organo.
13.12 - Al Consiglio Direttivo in particolare compete:
a) eleggere, nell'ambito dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
b) nominare il Tesoriere;
c) assumere e licenziare dipendenti;
d) conferire incarichi a professionisti o collaboratori;
e) determinare il programma di attività dell'Associazione, seguendo le indicazioni programmatiche, le raccomandazioni e le segnalazioni dell'Assemblea;
f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e le modalità di riscossione;
g) esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Presidente e dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, tenendoli a disposizione di tutti i membri delle associazioni aderenti, unitamente alla documentazione giustificativa, per almeno quindici giorni prima della data di convocazione;
h) esprimere motivato parere in merito al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, relativamente alla loro adeguatezza rispetto al programma di cui al punto e) i) decidere sulle domande di ammissione degli associati;
j) nominare comitati, commissioni tecniche, gruppi di studio e coordinatori di area;
k) stabilire e delegare i poteri di firma;
l) emanare le direttive relative all'ordinaria amministrazione;
m) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione e i relativi pagamenti;
n) deliberare la costituzione in giudizio, attivo e passivo, dell'Associazione;
o) predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le associazioni aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 Il Presidente

14.1 - Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
14.2 - Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per sottoporre a ratifica il suo operato.
14.3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
14.4 - Il Presidente, con l'assistenza del Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 15 Il Vicepresidente

15.1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 Il Tesoriere

16.1 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio Direttivo.
16.2 - Il Tesoriere tiene l'amministrazione generale, insieme con il Presidente predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'esame e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 17 Il Segretario

17.1 - Il Segretario è eletto del Consiglio Direttivo nel proprio seno. Spetta al Segretario la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati, con l'indicazione del numero degli iscritti a ciascuna associazione aderente.
17.2 - Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
17.3 - Il Segretario coordina l'attività della segreteria, ne risponde al Presidente di cui segue le direttive.

Art. 18 Il Collegio dei revisori dei conti

18.1 - In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge anche il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti tra non delegati, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
18.2 - I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
18.3 - I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, e, se invitati o da loro richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
18.4 - Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure, su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
18.5 - Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 19 Libri dell'Associazione

19.1 - Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché il libro degli associati.


TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 Il Patrimonio

20.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai membri fondatori;
b) dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
20.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote e dai contributi degli associati;
b) da contributi di privati;
c) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
d) da contributi di organismi internazionali;
e) da donazioni e lasciti testamentari;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, ausiliarie e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) ogni altra entrata compatibile con la qualifica di associazione di promozione sociale.
20.3 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo pari alla quota di cui all'articolo 13.12 lettera f) da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende associarsi. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, salvo le quote associative annuali. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
20.4 - I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
20.5 - Le convenzioni sono concluse con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
20.6 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto ad essa versato.
20.7 - Gli eventuali proventi, utili, avanzi di gestione o comunque denominati, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
20.8 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, i proventi delle attività, gli avanzi di gestione o comunque denominati, le riserve, i fondi di gestione e il patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 21 Il Bilancio

21.1 - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo accompagnati da una relazione illustrativa. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati, insieme con i documenti giustificativi, presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i membri delle associazioni aderenti che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Scioglimento

22.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
22.2 - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, l. 662/96.

Art. 23 - Norma finale

23.1 - Per quanto non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile, alla l. 383/00, al d.lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

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