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Associazione Incontinenti Stomizzati del Veneto-AISVE
Sede
    Indirizzo: POLICLINICO Borgo Roma c/o Chirurgia Generale/A Piazzale Ludovico Scuro, 10 - 34757 Verona
    Telefono: 045 8124487                Fax: 045.577518
    E-mail: info@associazioneaisve.it       http://aisve.blogspot.com
Presidente
    Nome: Cristina Verdolin


Legge regionale 20 novembre 2003, n. 34 (BUR n. 111/2003) [sommario] [RTF]

NORME IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI DELLA REGIONE VENETO

Articolo 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di intervento dei servizi che la Regione del Veneto mette in atto in favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.

Articolo 2 – Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui all’articolo 1:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l’esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei.
2. A seconda dell’organo cavo interessato alla stomizzazione si distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomia intestinale (ileo o colostomia).
3. Sono equiparati ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 i soggetti portatori di tracheostomie per lo specifico fabbisogno sanitario e assistenziale.

Articolo 3 – Modalità di erogazione degli interventi

1. Le aziende ULSS assicurano, ai soggetti di cui all’articolo 2, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità.

Articolo 4 - Interventi

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che la Regione del Veneto, attraverso le aziende ULSS, assicura agli incontinenti gravi e stomizzati e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sono:
a) la fornitura di presidi sanitari in regime di libera scelta, utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla qualità della vita di relazione;
b) gli interventi di riabilitazione funzionale;
c) gli interventi di riabilitazione psichica e sostegno psicologico, specie nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;
d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell’igiene delle incontinenze;
e) l’informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presidi necessari e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi e a titolo gratuito, dalle competenti aziende ULSS;
f) l’assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste dei presidi di cui alla lettera a);
g) il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
h) il controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e dell’incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presidi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate, prestando la massima attenzione al rapporto costo/beneficio/qualità;
i) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado e in particolare, qualora ricorrano le necessarie condizioni, nel caso di bambini stomizzati, con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;
l) gli interventi di assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica.

Articolo 5 – Servizio riabilitativo

1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all’articolo 4, in ogni azienda ULSS e comunque nelle aziende ULSS ove esistono centri chirurgici che trattano tali patologie, è istituito un servizio riabilitativo dell’incontinenza che si avvale di personale medico ed infermieristico, specializzato in stomaterapia (stomaterapista) ed incontinenza urinaria (uroriabilitatore), al fine di fronteggiare tutti i problemi dell’incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.
2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della cooperazione del centro di riferimento regionale, che ha inoltre il compito di formulare appositi protocolli per garantire la continuità assistenziale ai pazienti, dall’ospedale ai servizi territoriali.

Articolo 6 – Rapporti con le associazioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 4 le aziende ULSS e la Regione si avvalgono della collaborazione delle associazione dei malati stomizzati ed incontinenti. In Particolare, la Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti e provvedimenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria. Le associazioni possono intrattenere rapporti di collaborazione con le aziende ULSS per la formazione e l’informazione dei malati e delle loro famiglie, al fine di limitare pericolose situazioni di isolamento e per monitorare l’attività dei servizi di riabilitazione.

Articolo 7 – Atti attuativi

1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le associazione dei malati stomizzati ed incontinenti definisce:
a) i presidi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie, ed il quantitativo mensile di materiale da garantire;
b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;
c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie;
d) l’organizzazione della rete regionale dei centri abilitati alla riabilitazione e la relativa dotazione organica;
e) i criteri omogenei da adottare sul territorio regionale per il riconoscimento dell’invalidità civile.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sugli atti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

Articolo 8 - Personale

1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, adeguatamente formati a seguito di appositi corsi, frequentati presso le Università o altri enti accreditati, hanno titolo ad operare all’interno dei servizi riabilitativi per stomatizzati previsti dalla presente legge.

Articolo 9 - Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili

1. Il Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili è l’unico riferimento nella Regione per gli stomizzati e gli incontinenti.
2. Gli incontinenti gravi e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione, possono ottenere dalle aziende ULSS ausili e protesi integrativi, purché prescritti da uno specialista chirurgo, urologo o geriatra, nonché protesi fonatorie, cannule, purché prescritte da uno specialista otorinolaringoiatra in servizio presso le aziende ULSS. Le prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate.

Articolo 10 - Informazione

1. La Regione, in collaborazione anche con le associazione dei malati stomizzati ed incontinenti organizza ogni anno apposite campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei carcinomi dell’apparato gastroenterico e respiratorio, mediante screening sulla popolazione a rischio.

Articolo 11 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2003-2005, necessari per l’istituzione del centro di riferimento regionale di cui all’articolo 5, si provvede con le risorse dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”, incrementate di euro 50.000 riducendo di pari importo la dotazione dell’u.p.b. U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane” per competenza e cassa per l’esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004-2005.
2. Il Piano sanitario regionale quantificherà, nell’ambito delle disponibilità delle risorse allocate nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, gli oneri per i livelli aggiuntivi di assistenza derivanti dall’applicazione della presente legge.

 



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